Molti ciclisti lo fanno liberamente ma la questione è un po’ più complicata: il Codice della Strada, infatti, non autorizza la circolazione tout court delle bici controsenso, dato che i velocipedi sono chiamati al rispetto delle regole stradali come tutti gli altri veicoli.
Tuttavia ci sono Comuni che permettono la circolazione contromano ma solo su strade che rispettano determinati requisiti. Inoltre l’introduzione, con le recenti modifiche al codice, del doppio senso ciclabile e della corsia ciclabile per doppio senso ciclabile ha in qualche modo cambiato le carte in tavola consentendo, in alcune situazioni, la circolazione delle bici in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli.
Nessun ciclista è autorizzato a percorrere di sua iniziativa una strada contromano. L’inosservanza della norma, nel caso di contestazione da parte delle forze di polizia, comporta una multa da 167 a 665 euro (o da 327 a 1.308 se la circolazione contromano avviene in corrispondenza di curve, raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, oppure se la strada risulta divisa in più carreggiate separate), ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 143 CdS.
Ci sono però situazioni che consentono ai Comuni di derogare sul divieto di bicicletta contromano.
Se alcune amministrazioni utilizzano da tempo la soluzione del ‘senso unico eccetto bici’, tollerata ma piuttosto controversa a livello normativo, l’ex MIT, con il parere favorevole n. 6234/2011, ha suggerito anni fa l’escamotage di regolamentare una strada a doppio senso di marcia vietando un senso a una o più categorie di veicoli (nel caso specifico i veicoli a motore).
Ma soltanto in aree con limite di 30 km/h (zone 30) o nelle zone a traffico limitato, su strade larghe almeno 4,25 metri e in assenza di traffico pesante, ponendo l’apposita segnaletica. Inibendo nel contempo la sosta delle auto, per motivi di sicurezza, sulla mano percorsa dai velocipedi.
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